Doppio raduno il 30 Agosto 2015 – Aggiornamento

COMUNICATO STAMPA

Domenica 30 agosto il Club Gli Amici delle Auto d’Epoca ha organizzato la 6^ edizione della Coppa d’Oro Matese – Cronoscalata di Auto d’Epoca a Campitello Matese e la 10^ Edizione del Circuito Città di Campobasso. Gli equipaggi, circa trenta, sono giunti da Campobasso e dai paesi limitrofi (Torella del Sannio, Trivento, Riccia, Ripalimosani, Baranello), ma anche dalle regioni limitrofe (Schiavi d’Abruzzo, Foggia, Stornarella) e si sono dapprima cimentati nei tornanti che da San Massimo portano al pianoro di Campitello Matese cercando di rispettare i tempi fissati dalla gara di regolarità. La classifica finale ha visto al 3° posto Felice Paolo di Trivento su Fiat 500L del 1976, al 2° posto Ciarallo Luciano di Schiavi d’Abruzzo su Fiat 124 Spyder del 1966, mentre la 1^ posizione è stata conquistata da Tonino Romano con Raffaele Di Cesare navigatore su Alfa Romeo Duetto del 1987. Il Trofeo Caffè Camardo se l’è aggiudicato la Autobianchi A112 del 1984 condotta da Maria Di Rito con Antonietta Palladino navigatore, provenienti da Campobasso. Dopo aver ammirato le bellezze della nostra regione tutti i concorrenti si sono ritrovati al Ristorante Alfonso di Campobasso per il momento conviviale e nel pomeriggio, lungo Corso Vittorio Emanuele hanno sistemato tutte le autovetture per la mostra statica molto apprezzata dai curiosi cittadini del capoluogo che hanno così potuto ammirare le tante vetture di interesse storico. Quindi la prova del 10° Circuito Città di Campobasso ha lasciato spazio al Concorso di Eleganza, sostenuto anche dall’Amministrazione Comunale che ha deciso di sostenere l’iniziativa. La giuria popolare, con la piena condivisone degli esperti presenti, ha deciso di premiare con il terzo posto la Fiat Belvedere del 1952 di Domenico Pellecchia con Lello De Renzis navigatore, di Campobasso, mentre 2^ si è classificata la Alfa Romeo Giulia Spyder del 1962 di Costa Nunzio e Rosa Rizzi navigatore di Stornarella (FG). Il Sindaco di Campobasso Antonio Battista ha voluto personalmente presenziare, salutare i presenti, ringraziare tutti gli equipaggi, consegnando il 1° premio alla Fiat Monviso Stella Alpina Cabriolet del 1950 di Mastrorazio Efisio e Serra Elide di Foggia. Altri riconoscimenti sono andati a Maria Santelia con Valentino Santelia navigatore di Campobasso su Alfa Romeo 146 TS Kitt Supercar del 1999, a Vittorino Nucciarone di Trivento su Mini Minor MK3 del 1971 e a Giuseppe Menanno con Giuseppe Bozza di Riccia su Matra Murena del 1981.  L’occasione è stata propizia per rinsaldare i rapporti di amicizia tra i tanti appassionati che, anche attraverso la conservazione in perfetto stato delle loro auto, consentono di non perdere la memoria storica dei modelli che circolavano sulle strade tanti anni fa. Il Presidente del Club, Tonino Aufiero, è riuscito anche quest’anno a proporre una bella giornata tra amanti dei veicoli d’epoca dando appuntamento alla prossima edizione dei due raduni.

Il Club Amici delle Auto d’Epoca

Il Presidente

Geom. Antonio Aufiero

 

 

 

QUOTA PRANZO (ISCRIZIONE VEICOLO COMPRESA): € 25,00

SOLO ISCRIZIONE VEICOLO: € 10,00

Aggiunte le locandine del doppio evento!

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In occasione del 10° anniversario del club “Gli Amici delle Auto d’Epoca”, il 30 Agosto 2015 si svolgerà un doppio raduno nazionale:

  • dalle 9:00 alla rotonda di San Massimo (loc. Campitello Matese) – CRONOSCALTA
  • dalle 16:00 al centro di Campobasso – CONCORSO DI ELEGANZA

Mangeremo tutti insieme al ristorante “Alfonso” in contrada Coste di Oratino (ex Clemente) e ci divertiremo a suon di musica!

Menu:

Antipasti misti
Cavatelli alla molisana
Ravioli con ricotta e spinaci
Bistecca alla griglia
Contorno
Frutta
Dolce
Torta per festeggiare i 10 anni del Club

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Bollo auto storiche: lo dovranno pagare tutti

Il bollo auto per la auto storiche dovrà essere pagato in tutte le regioni d’Italia.

Lo ha ribadito il Ministero dell’Economia in seguito ad un’interrogazione parlamentare su questa tassa che tanto ha fatto discutere i tanti appassionati di auto d’epoca. Quindi la legge dice che le auto storiche, comprese tra i 20 e i 29 anni, dovranno pagare il relativo tributo.

Molte Regioni si erano dimostrate contrarie, in virtù del fatto che – secondo le norme sul federalismo fiscale – sono loro a disciplinare il bollo auto.

Ora il Ministero dell’Economia ha voluto fare definitiva chiarezza, ricordando che la tassa automobilistica è un tributo regionale derivato: il punto da cui partire è sempre e comunque la legge statale. In pratica, alle Regioni non è concesso di prevedere esenzioni che non siano disposte dalla legge statale.

fonte: motorlife.it

CALENDARIO RADUNI MOLISE 2014

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AVVISO AI SOCI

Il raduno Città di Campobasso previsto per domenica 15 Giugno è stato posticipato a data da definire.

Grazie!

Anche quest’anno il nostro Club ha inteso includere nel suo calendario eventi di natura sportiva, culturale, turistica, sociale, nella logica di contribuire, sempre più, ad incrementare la conoscenza e la valorizzazione dell’intero territorio Regionale Molisano.

Al fine di visitare le bellezze naturali del Molise, attraverso i Comuni, i musei e gli anfiteatri, i mercatini, le sagre paesane, i costumi della nostra gente e le tradizionali specialità gastronomiche.

Al nostro Club Amatoriale si possono iscrivere tutti, sia appassionati che proprietari di Auto & Moto d’Epoca, Classiche e Sportive.
La quota annuale è di € 50,00, è possibile iscrivere auto e moto che abbiano compiuto 20 anni dalla data di costruzione o di immatricolazione; per ogni mezzo iscritto verrà rilasciato:

– il Certificato di Identità Storico

– la Tessera del socio
– la Tessera tecnica del veicolo iscritto
– Autodichiarazione veicolo storico documentato
– Archivio fotografico
– adesivi e/o portachiavi con il logo del Club

Nuova sede: Via S.Lorenzo (ex GS), 86100 Campobasso
Telefono & Fax: 0874 1960559
Cellulari: 338 9511503 (Tonino), 3208180499 (Valerio)
Sito Web: www.clubamiciautoepoca.it
Email: info@clubamiciautoepoca.it

LA CASSAZIONE PONE FINE AD OGNI DUBBIO: PER IL BOLLO RIDOTTO NON SERVE L’ATTESTATO ASI

È arrivata finalmente la sentenza della Cassazione che mette fine alla disputa relativa alla corretta applicazione dell’art.63 della L.342/2000 relativa al c.d. “bollo per auto storiche”. E la sentenza dà ampiamente ragione a ciò che da sempre il Club Gli Amici delle Auto d’Epoca, ma non solo, sosteneva: la richiesta dell’attestato di datazione e storicità ASI non è necessaria ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali. Né per il bollo né tantomeno per il passaggio di proprietà.

A sancirlo definitivamente è la sentenza n.3837 della Corte Suprema di Cassazione dello scorso 15 febbraio, che ha respinto il ricorso presentato della Regione Emilia Romagna contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna favorevole ad un contribuente, il quale aveva presentato una autocertificazione a sostegno della richiesta di accesso ai benefici fiscali. Ebbene, secondo la Cassazione, il contribuente aveva ragione. La sentenza, complessa e approfondita, poiché affronta nel dettaglio ogni questione relativa alla corretta interpretazione della legge, ha di fatto sancito che:
– La determinazione richiesta dalla legge è un documento generale e non particolare, quindi non è riferibile al singolo veicolo. Tale determinazione va sostanziata nelle caratteristiche oggettive che i veicoli devono possedere per ottenere l’attestato di datazione e storicità. All’ASI spetta solo l’individuazione di tali caratteristiche nel proprio regolamento tecnico interno per il rilascio di tali attestati.
– Dal primo punto discende pertanto che gli attestati rilasciati dall’ASI, dal punto di vista dell’art.63 della L.342/2000, non hanno nessun valore legale.
– Infine – cosa più importante – è onere del contribuente provare di possedere i requisiti necessari, ed è onere delle Regioni stabilire le procedure per la verifica di tali requisiti nei singoli veicoli. In mancanza di queste procedure, dunque, al contribuente è sufficiente l’autocertificazione.
In conclusione:
– La richiesta di presentazione del certificato ASI ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali è assolutamente illegittima.

Questa sentenza aumenta in maniera esponenziale le possibilità di successo per chi segue la strada dell’autocertificazione e del ricorso in commissione tributaria, in assenza di criteri di individuazione stabiliti dalle singole regioni.

Dal dettato della sentenza emerge che i giudici sottolineano con forza che l’autocertificazione da sola – pur rappresentando un passo avanti – non è sufficiente a garantire la corretta applicazione della Legge. Occorre infatti che le regioni individuino le modalità per il controllo del possesso dei requisiti, come il nostro Club sostiene da tempo sulla scorta di quanto attuato da Umbria e Piemonte che hanno, mediante promulgazione di un’apposita legislazione, individuato delle associazioni attive nel settore per effettuare il riconoscimento di veicoli di interesse storico o collezionistico.
Questa sentenza della Corte di Cassazione, dunque, non lascia più dubbi. La dura battaglia degli appassionati di veicoli storici, fiancheggiati dal Club Gli Amici delle Auto d’Epoca, sembra ormai giunta a un punto di svolta. Ora sta alle altre Regioni prendere atto di questa situazione. Ma state tranquilli, il Registro non mancherà di richiamare la loro attenzione.

Lo strano caso dell’IPT. Come risolverlo?

Anno 2000: il Parlamento, attraverso la legge finanziaria n.342, introduce novità fondamentali per gli amanti e i possessori di veicoli storici. L’articolo 63, infatti, dispone importanti agevolazioni in materia fiscale sia sulla tassa di possesso (il cosiddetto bollo auto) sia sull’imposta provinciale di trascrizione (il passaggio di proprietà). Su quest’ultima materia la legge, al comma 4, prevede l’estensione delle agevolazioni applicate al bollo anche per l’IPT, introducendo il diritto al pagamento di una semplice quota forfettaria per:

  • I veicoli (auto e moto) aventi oltre i 30 anni di anzianità

  • gli autoveicoli e i motoveicoli “di particolare interesse storico e collezionistico” di età compresa tra i 20 e i 29 anni individuati, con propria determinazione, da ASI e FMI.

Questo secondo passaggio, con il suo riferimento ai due principali registri nazionali di veicoli storici, l’Automotoclub Storico Italiano (ASI) e la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), sembrerebbe indicare la necessità di un’iscrizione a uno di questi club. Ma nelle intenzioni del legislatore l’articolo 63 della 342/2000 ha uno scopo contrario, volendo escludere per gli appassionati il versamento di una quota associativa a club privati – ivi compresi i due citati – indicando come unico criterio per la storicità le determinazioni generali (liste di modelli di veicoli) che ASI ed FMI dovrebbero emanare annualmente.
Purtroppo chi ha seguito l’evoluzione della normativa e soprattutto della sua interpretazione in questi anni, sa che le reali intenzioni del legislatore non si sono mai realizzate. Per mezzo di un escamotage interpretativo dalla dubbia legittimità, ASI – al contrario della FMI – non ha mai pubblicato alcuna lista di autoveicoli, continuando di fatto a richiedere l’iscrizione nei propri registri “ai fini fiscali”. Questo atteggiamento ha costretto e costringe i contribuenti che si rivolgono agli uffici dell’ACI richiedendo il passaggio di proprietà agevolato a scegliere tra il versamento dell’IPT intera e l’iscrizione all’ASI. La richiesta, difatti viene accolta solo se si presenta l’attestato ASI, annullando gli effetti della legge, che dovevano produrre benefici per tutti gli appassionati.
Ma allora come si può uscire da questa impasse facendo valere i propri diritti? Gli esperti del RIVS, che da anni seguono queste pratiche, assistendo i propri soci nei confronti delle amministrazioni, ci indicano due vie che è possibile intraprendere seguendo la legge e i dispositivi attuativi:

  1. Potete presentare un interpello alla Provincia per ottenere l’assenso al versamento del tributo ridotto.

  2. Potete presentare all’ACI la documentazione necessaria per un normale passaggio chiedendo la riduzione dell’IPT ridotta per il vostro veicolo ultraventennale, attraverso una autocertificazione scritta. L’impiegato allo sportello non potrà rifiutarsi di istruire la pratica, pena la commissione di reato di omissione di atti d’ufficio – reato penale che espone al rischio del carcere e il pagamento di una multa – e non può nemmeno contestare gli importi dell’IPT ridotto perché, dato che l’ACI è solo ente delegato alla riscossione – è compito dell’ufficio tributi provinciale controllare la correttezza dei pagamenti. Se l’impiegato insistesse nel non voler procedere chiedete che metta per scritto il proprio rifiuto poiché anche in questo caso si può far subentrare l’omissione in atti d’ufficio.

Qualora, una volta effettuato il pagamento ridotto, la Provincia vi chiedesse il tributo intero attraverso cartella esattoriale potrete presentare ricorso alla Commissione Tributaria.