8° CIRCUITO CITTA’ DI CAMPOBASSO

8° CIRCUITO ‘ CITTA’ DI CAMPOBASSO ‘

Si è svolto domenica 16 giugno 2013 l’8° Circuito Città di Campobasso, manifestazione di auto storiche per le strade cittadine, che viene riproposta annualmente dal Club Gli Amici delle Auto d’Epoca. Quest’anno sono stati circa 30 gli equipaggi presenti che hanno accolto l’invito del presidente del Club Tonino Aufiero e che sono giunti da Campobasso, da paesi limitrofi, ma anche da regioni vicine. Un buon risultato che conferma la passione e la voglia di tanti amanti delle auto d’epoca, uniti nel non far disperdere la memoria storica di autoveicoli di interesse storico e sportivo. La valenza dell’appuntamento viene rilanciata anche dal tentativo di mostrare le caratteristiche della nostra regione ad altri club: quest’anno sono giunti nel capoluogo il Club Ruotebianche di Ariano Irpino ed il Club APA di Mirabella Eclano. Le vetture sono state sistemate per una mostra statica lungo il Corso Vittorio Emanuele, quindi sono state valutate da una giuria tecnica e si sono incamminate lungo le vie cittadine per una passeggiata. La giornata si è conclusa con un pranzo presso il Ristorante “da Nerone”  (per degustare anche pietanze tipiche campobassane) dove si sono tenute le premiazioni.locandina

GIURIA TECNICA:

  • Giancarlo D’ILIO
  • Giovanni LATESSA
  • Alfredo SALVATORE

 

COLLABORATORE TECNICO (Impianto Audio e Tensostrutture):

  • Tonino SCOCCIMARRA

 

RICONOSCIMENTI SPECIALI:

  • Alfa Romeo Alfetta 1983              Rosa Raffaele;
  • Simca 1200 S 1969                     Cameli Liberato;
  • Ford Mustang 1968                      Bilotta Roberto
  • Alfa Romeo Giulietta 1963           Di Nardo Giovanni

 

CLASSIFICA FINALE:

  1. TRIUMPH TR 3A               1960   RIZZO Amato – Avellino (premio 50 lt. carburante)
  2. FIAT 600                              1958   LA GUARDIA Bruno – Trivento (premio 30 lt.) 
  3. ALFA R. GIULIA Spyder  1963   DE CASTRO Carlo – CB (premio 20 lt. carburante)

 

 

 

LA CASSAZIONE PONE FINE AD OGNI DUBBIO: PER IL BOLLO RIDOTTO NON SERVE L’ATTESTATO ASI

È arrivata finalmente la sentenza della Cassazione che mette fine alla disputa relativa alla corretta applicazione dell’art.63 della L.342/2000 relativa al c.d. “bollo per auto storiche”. E la sentenza dà ampiamente ragione a ciò che da sempre il Club Gli Amici delle Auto d’Epoca, ma non solo, sosteneva: la richiesta dell’attestato di datazione e storicità ASI non è necessaria ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali. Né per il bollo né tantomeno per il passaggio di proprietà.

A sancirlo definitivamente è la sentenza n.3837 della Corte Suprema di Cassazione dello scorso 15 febbraio, che ha respinto il ricorso presentato della Regione Emilia Romagna contro una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Bologna favorevole ad un contribuente, il quale aveva presentato una autocertificazione a sostegno della richiesta di accesso ai benefici fiscali. Ebbene, secondo la Cassazione, il contribuente aveva ragione. La sentenza, complessa e approfondita, poiché affronta nel dettaglio ogni questione relativa alla corretta interpretazione della legge, ha di fatto sancito che:
– La determinazione richiesta dalla legge è un documento generale e non particolare, quindi non è riferibile al singolo veicolo. Tale determinazione va sostanziata nelle caratteristiche oggettive che i veicoli devono possedere per ottenere l’attestato di datazione e storicità. All’ASI spetta solo l’individuazione di tali caratteristiche nel proprio regolamento tecnico interno per il rilascio di tali attestati.
– Dal primo punto discende pertanto che gli attestati rilasciati dall’ASI, dal punto di vista dell’art.63 della L.342/2000, non hanno nessun valore legale.
– Infine – cosa più importante – è onere del contribuente provare di possedere i requisiti necessari, ed è onere delle Regioni stabilire le procedure per la verifica di tali requisiti nei singoli veicoli. In mancanza di queste procedure, dunque, al contribuente è sufficiente l’autocertificazione.
In conclusione:
– La richiesta di presentazione del certificato ASI ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali è assolutamente illegittima.

Questa sentenza aumenta in maniera esponenziale le possibilità di successo per chi segue la strada dell’autocertificazione e del ricorso in commissione tributaria, in assenza di criteri di individuazione stabiliti dalle singole regioni.

Dal dettato della sentenza emerge che i giudici sottolineano con forza che l’autocertificazione da sola – pur rappresentando un passo avanti – non è sufficiente a garantire la corretta applicazione della Legge. Occorre infatti che le regioni individuino le modalità per il controllo del possesso dei requisiti, come il nostro Club sostiene da tempo sulla scorta di quanto attuato da Umbria e Piemonte che hanno, mediante promulgazione di un’apposita legislazione, individuato delle associazioni attive nel settore per effettuare il riconoscimento di veicoli di interesse storico o collezionistico.
Questa sentenza della Corte di Cassazione, dunque, non lascia più dubbi. La dura battaglia degli appassionati di veicoli storici, fiancheggiati dal Club Gli Amici delle Auto d’Epoca, sembra ormai giunta a un punto di svolta. Ora sta alle altre Regioni prendere atto di questa situazione. Ma state tranquilli, il Registro non mancherà di richiamare la loro attenzione.

Lo strano caso dell’IPT. Come risolverlo?

Anno 2000: il Parlamento, attraverso la legge finanziaria n.342, introduce novità fondamentali per gli amanti e i possessori di veicoli storici. L’articolo 63, infatti, dispone importanti agevolazioni in materia fiscale sia sulla tassa di possesso (il cosiddetto bollo auto) sia sull’imposta provinciale di trascrizione (il passaggio di proprietà). Su quest’ultima materia la legge, al comma 4, prevede l’estensione delle agevolazioni applicate al bollo anche per l’IPT, introducendo il diritto al pagamento di una semplice quota forfettaria per:

  • I veicoli (auto e moto) aventi oltre i 30 anni di anzianità

  • gli autoveicoli e i motoveicoli “di particolare interesse storico e collezionistico” di età compresa tra i 20 e i 29 anni individuati, con propria determinazione, da ASI e FMI.

Questo secondo passaggio, con il suo riferimento ai due principali registri nazionali di veicoli storici, l’Automotoclub Storico Italiano (ASI) e la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), sembrerebbe indicare la necessità di un’iscrizione a uno di questi club. Ma nelle intenzioni del legislatore l’articolo 63 della 342/2000 ha uno scopo contrario, volendo escludere per gli appassionati il versamento di una quota associativa a club privati – ivi compresi i due citati – indicando come unico criterio per la storicità le determinazioni generali (liste di modelli di veicoli) che ASI ed FMI dovrebbero emanare annualmente.
Purtroppo chi ha seguito l’evoluzione della normativa e soprattutto della sua interpretazione in questi anni, sa che le reali intenzioni del legislatore non si sono mai realizzate. Per mezzo di un escamotage interpretativo dalla dubbia legittimità, ASI – al contrario della FMI – non ha mai pubblicato alcuna lista di autoveicoli, continuando di fatto a richiedere l’iscrizione nei propri registri “ai fini fiscali”. Questo atteggiamento ha costretto e costringe i contribuenti che si rivolgono agli uffici dell’ACI richiedendo il passaggio di proprietà agevolato a scegliere tra il versamento dell’IPT intera e l’iscrizione all’ASI. La richiesta, difatti viene accolta solo se si presenta l’attestato ASI, annullando gli effetti della legge, che dovevano produrre benefici per tutti gli appassionati.
Ma allora come si può uscire da questa impasse facendo valere i propri diritti? Gli esperti del RIVS, che da anni seguono queste pratiche, assistendo i propri soci nei confronti delle amministrazioni, ci indicano due vie che è possibile intraprendere seguendo la legge e i dispositivi attuativi:

  1. Potete presentare un interpello alla Provincia per ottenere l’assenso al versamento del tributo ridotto.

  2. Potete presentare all’ACI la documentazione necessaria per un normale passaggio chiedendo la riduzione dell’IPT ridotta per il vostro veicolo ultraventennale, attraverso una autocertificazione scritta. L’impiegato allo sportello non potrà rifiutarsi di istruire la pratica, pena la commissione di reato di omissione di atti d’ufficio – reato penale che espone al rischio del carcere e il pagamento di una multa – e non può nemmeno contestare gli importi dell’IPT ridotto perché, dato che l’ACI è solo ente delegato alla riscossione – è compito dell’ufficio tributi provinciale controllare la correttezza dei pagamenti. Se l’impiegato insistesse nel non voler procedere chiedete che metta per scritto il proprio rifiuto poiché anche in questo caso si può far subentrare l’omissione in atti d’ufficio.

Qualora, una volta effettuato il pagamento ridotto, la Provincia vi chiedesse il tributo intero attraverso cartella esattoriale potrete presentare ricorso alla Commissione Tributaria.

La Corte di Cassazione: per il bollo auto ridotto superflua l’iscrizione ASI

Molti possessori di veicoli tra 20 e 29 anni si saranno spesso sentiti richiedere – al momento del pagamento del bollo auto – di documentare l’iscrizione del veicolo all’ASI.
I più attenti ed informati tra di loro avranno contestato questa richiesta ma, come spesso succede nella vita, affermare ripetutamente una cosa non vera finisce con il trasformarla in verità assoluta, specialmente agli occhi di chi non esercita il proprio spirito critico.
A poco o nulla sono valsi gli interventi chiarificatori nostri e di alcuni organi di stampa e, di conseguenza, un gran numero di possessori sono stati indotti ad iscrivere loro malgrado i propri veicoli nei registri ASI (con i benefici economici per l’ente che non è difficile immaginare) mentre soltanto pochi hanno affrontato il disagio di presentare ricorso avverso le richieste di integrazione pervenute dall’Agenzia delle Entrate presso la Commissione Tributaria Provinciale competente.
Come documentato sul nostro sito, i ricorsi sono stati sempre accolti con conseguente chiusura del contenzioso.
Siamo però a conoscenza di due casi, entrambi accaduti in Emilia-Romagna, in cui la Regione non ha accettato le decisioni della Commissione Tributaria ed ha presentato a sua volta ricorso in Cassazione.
Uno dei due ricorsi è giunto a conclusione e siamo in grado di pubblicare sul nostro sito (che invitiamo a consultare) il testo integrale della sentenza, che non brilla però per semplicità e chiarezza.
Cerchiamo quindi di sintetizzarne le argomentazioni più importanti.

1)    L’Art. 63 della Legge 342/200 affida all’ASI il compito di “individuare” i veicoli di più di vent’anni e in possesso delle caratteristiche in base alle quali la legge consente il pagamento della tassa in misura ridotta. Tale “individuazione” viene effettuata dall’ASI attraverso le proprie delibere annuali nelle quali vengono qualificati “di particolare interesse” tutti i veicoli prodotti da almeno vent’anni ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Tecnico Nazionale emesso dall’ASI medesima.
2)    detta modalità di “identificazione”, effettuata a mezzo di un criterio generale ed astratto anziché con la predisposizione di un elenco analitico di modelli e marche, è giustificata dalla necessità di evitare che – con l’applicazione di criteri non omogenei –alcuni contribuenti possano rimanere ingiustamente penalizzati.
3)    la Corte di Cassazione aggiunge anche alcuni importanti riferimenti a principi costituzionali e più precisamente al “principio costituzionale di eguaglianza (non potendo il legislatore precostituire in favore di singoli soggetti privati, quali l’ASI, una vera e propria rendita di posizione)”, e ai principi in materia tributaria (che impedisce alle regioni, ai fini de godimento di un beneficio previsto da legge statale, di richiedere adempimenti ulteriori)”
4)    ma le affermazioni a nostro avviso più importanti perché più esplicite sono queste: “un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina qui in esame non può che consentire a tutti i soggetti che rientrano nelle condizioni di legge, anche ai non aderenti all’associazione, di giovarsi, dell’esenzione” e “la disciplina di legge che qui rileva non impone certo ai cittadini l’iscrizione all’ASI come presupposto per beneficiare dell’esenzione ma prescrive soltanto l’esistenza delle caratteristiche oggettive di cui si è detto, sicché suonerebbe assolutamente estranea al precetto normativo la pretesa che esenzione e vincolo associativo costituiscano un binomio necessario”.

Per questo motivo la Corte di Cassazione “accoglie il ricorso. cassa la sentenza impugnata e – decidendo nel merito – annulla la cartella di pagamento qui impugnata”.

Naturalmente questa sentenza della Corte di Cassazione (e quella che seguirà) non toglierà di mezzo tutte le polemiche. che continueranno a movimentare la vita dei possessori di veicoli “ventennali” ma, anche se non ha il potere di modificare la Legge, fa – come si usa dire – “giurisprudenza” e ad essa dovranno inevitabilmente fare riferimento quanti dovranno difendersi da improprie richieste dell’Agenzia delle Entrate.